Tutela del Cliente

Oggetti smarriti

Gli oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei mezzi aziendali, verranno custoditi ai sensi degli articoli 927 e ss. del Codice Civile, presso le sedi aziendali e dipendenze periferiche di appartenenza

Risarcimento danni per responsabilità civile

Autoservizi Cerella è assicurata per i rischi di responsabilità civile per danni che possono occorrere ai propri passeggeri durante il viaggio e provvede al rimborso nei seguenti casi:

  1. Danni involontariamente procurati a terzi (compresi i passeggeri trasportati) dalla circolazione dei veicoli;
  2. Danni causati ai passeggeri durante la permanenza a bordo dell'autobus ed all'atto della salita o discesa dallo stesso;
  3. Danni ai bagagli ed alle cose in generale trasportate da terzi (esclusi denaro, preziosi e titoli), ricompresi in essi anche quelli involontariamente subiti dagli indumenti dei passeggeri;

Copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose - Massimali di garanzia

  1. 5.164.568,99 € per sinistro
  2. 5.164.568,99 € per le persone
  3. 5.164.568,99 € per le cose e animali

Il cliente per accedere all'eventuale risarcimento o indennizzo dovrà contattare:

  1. al momento, l'autista del mezzo interessato per segnalare il danno subito e fornire le proprie generalità ed eventuali recapiti.
  2. subito dopo, l'Ufficio Sinistri aziendale tel. 0873391168 per accertare l'avvenuta denuncia del sinistro da parte del conducente;
  3. in seguito la Compagnia Assicuratrice per l'attivazione della procedura di rimborso

Autoservizi Cerella si impegna per conto della propria compagnia assicuratrice a liquidare i danni subiti dagli utenti trasportati entro 30 gg. dalla definizione del sinistro.

Rimborsi

Nel caso il viaggio sia impedito o interrotto per colpa dell'azienda, Autoservizi Cerella riconosce ai clienti il diritto a un rimborso. I casi previsti sono questi:

  1. Variazione o soppressione del servizio senza preventiva e adeguata informazione;
  2. Viaggio non effettuato dal capolinea per indisponibilità dell'autobus o del personale, qualora non ne sia garantito l'inizio entro 30 minuti dalla partenza prevista;
  3. Viaggio interrotto per guasto all'autobus o indisponibilità del personale, qualora non ne sia garantito il proseguimento entro 60 minuti dall'interruzione.

Il rimborso consiste in una somma pari a due volte il prezzo della corsa singola.

Qualora il viaggiatore, per ragioni di comprovata urgenza e gravità, sia costretto a effettuare il viaggio con mezzi di trasporto individuali (taxi o altri), Autoservizi Cerella riconosce un corrispettivo pari a tre volte il prezzo della corsa non utilizzata.

Il cliente potrà far pervenire la richiesta di risarcimento alla Direzione Generale di Autoservizi Cerella nella forma che gli è più comoda, anche attraverso le sedi territoriali dell'azienda e le agenzie.

Alla richiesta egli dovrà allegare: o il biglietto non utilizzato o la fotocopia dell'abbonamento o la ricevuta fiscale delle spese sostenute per il trasporto privato, insieme con la documentazione che possa servire a giustificare la necessità di questa scelta individuale.

Nessun rimborso verrà corrisposto in tutti i casi di disservizio non derivanti da responsabilità di Autoservizi Cerella e quindi imputabili a caso fortuito o forza maggiore (calamità naturali, eventi atmosferici, interruzioni stradali), in caso di astensione del personale dal lavoro, o in caso di condizioni di viabilità particolari e non prevedibili.

Validità della carta

La presente pubblicazione costituisce la prima edizione della Carta dei Servizi di Autoservizi Cerella, e rimane valida fino all'emissione della prossima edizione.

I rapporti con la clientela scaturenti dalla presente Carta, saranno annualmente aggiornati in presenza di modifiche di legge o suggerite dall'esperienza.

In prima applicazione la presente Carta potrà essere modificata in ogni momento sino a tre anni dalla sua entrata in vigore.